Categories: Lavoro e bandi

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare: i nuovi livelli reddituali

In riferimento al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, ecco quali sono le modifiche


LAVORO. L’Inps, con la circolare del 17 maggio 2019 n.66, ha provveduto a comunicare i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 ai fini della quantificazione dell’assegno per il nucleo familiare che è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo stesso. I nuovi livelli sono quindi aggiornati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT. Ai nuovi valori, che come ricordato entreranno in vigore dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020, è stato applicato un indice di rivalutazione pari all’1,1 per cento.

In particolare, il reddito familiare, che rappresenta il parametro per la spettanza e quantificazione dell’ANF, è dato dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’ anno solare prima del 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2019, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell’anno 2018). La validità temporale del reddito di riferimento per la corresponsione dell’ANF è fino al 30 giugno dell’anno successivo, quindi nella fattispecie, fino al 30 giugno 2020.

Come fare il calcolo degli assegni familiari?
Nelle tabelle ANF allegate alla circolare ISPS in oggetto (in vigore già dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020), l’importo viene calcolato prendendo in considerazione due diversi parametri:
• reddito familiare annuo di riferimento;
• composizione del nucleo familiare (numero componenti ed eventuali inabilità).

L’importo riconosciuto risulterà quindi differente in considerazione del totale del reddito, nonché del numero di persone presenti in famiglia. A fare la differenza è anche la presenza o meno di componenti inabili.

L’importo riconosciuto diminuisce gradualmente in base all’ammontare del reddito. Gli importi degli ANF variano qualora nella famiglia sono presenti soggetti affetti da disabilità, minorenni o maggiorenni. L’assegno al nucleo spetta solo nell’ipotesi in cui almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare sia determinato da reddito di lavoro dipendente.

Si ricorda infine che gli ANF sono riconosciuti esclusivamente previa presentazione di un’apposita domanda che, a partire dallo scorso 1° aprile, deve essere inoltrata direttamente ed esclusivamente all’INPS in modalità telematica, tema già affrontato da questa rubrica lo scorso 14 maggio.

Giuseppe Castelli

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