Andrea Greco, Angelo Primiani, Valerio Fontana e Fabio De Chirico si sono rivolti quindi agli avvocati Iacovino, Fiorini e Fabbiano e hanno depositato il ricorso. La cui sentenza è stata pubblicata ieri.

E i giudici amministrativi hanno in pratica dato ragione alla posizione del presidente Toma che non aveva concesso l’accesso all’intera documentazione.

toma 30 luglio 2019

“La concreta modalità dell’accesso con l’impiego di applicativi informatici non deve determinare la elusione dei principi di fondo che conformano l’esercizio del relativo diritto – scrivono i magistrati nella sentenza -.

In particolare, resta ferma la regola per cui l’esercizio del diritto di accesso presuppone la presentazione di una richiesta specifica e puntuale, che deve riferirsi a documenti preesistenti e già formati.

Nel caso di specie, il rilascio delle credenziali di accesso all’area ‘Contabile e Patrimonio”’ del sistema Urbi Smart, nei termini richiesti dai ricorrenti, consentirebbe ai consiglieri regionali di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell’ente in mancanza di apposita istanza.

Tale forma di accesso ‘diretto’ si risolve in un monitoraggio assoluto e permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto, che, così declinato, eccede strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell’ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull’esercizio della funzione propria dell’area “Contabile e Patrimonio” e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri regionali”.

In pratica, quindi, “è legittimo il diniego opposto alla richiesta tendente ad ottenere la documentazione relativa a molteplici settori dell’Ente ed ancorata non ad un determinato periodo di tempo, ma sostanzialmente riferita anche ad epoche future. Infatti una richiesta così strutturata, tesa ad utilizzare, in lettura, gli applicativi informatici del Comune, appare preordinata a compiere un sindacato generalizzato sull’attività, presente, passata e futura, degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell’Ente e non risulta strumentale al mandato politico, che deve essere riferito a singole problematiche che di volta in volta interessano l’elettorato e desumibili da atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione”.

L.S.

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