I giudici amministrativi hanno dato ragione a due operatori di Petacciato. Sono le prime sentenze relative alla legge 77/2020, che ha giustificato il prolungamento al 2033 a causa della pandemia


PETACCIATO. Turismo al tempo della pandemia: il Tar Molise ha accolto le istanze cautelari relative ai ricorsi proposti da due imprenditori di Petacciato per l’estensione delle concessioni demaniali ai sensi dell’art. 182 comma 2 della legge n. 77 del 17 luglio 2020 (legge di conversione del cosiddetto ‘decreto rilancio’).

“Si tratta di due ordinanze molto innovative – scrive Cristina Manocchio su MondoBalenare.com – poiché incentrate sulla richiesta di estensione delle concessioni demaniali marittime inserita all’interno di un contesto normativo di recente emanazione e diverso rispetto a quello tradizionalmente richiamato. Infatti lo scenario emergenziale generato dalla pandemia Covid-19, da cui è scaturita una connessa e conseguenziale crisi economica, ha rappresentato la ragione fondamentale per la quale il legislatore ha compreso e promosso l’esigenza di assicurare misure per sostenere proprio le categorie più colpite, tra le quali rientra indiscutibilmente il settore turistico-balneare e, in particolar modo, i concessionari stagionali.

Come noto, nell’ultima stagione estiva si sono registrate drastiche perdite nel settore balneare, e questo ha quindi indotto il legislatore ad assicurare un sostegno per i titolari delle concessioni demaniali marittime consentendo loro di permanere sull’area, a esclusione solo di quelle concessioni già decadute o revocate per fatto del concessionario. Così, l’emanazione dell’articolo 182 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“decreto rilancio”), convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ha rappresentato il chiaro intento legislativo di ristorare gli operatori del settore turistico balneare. Nel richiamare l’applicazione di tale norma sulla base di queste ragioni di merito, i due balneari molisani hanno presentato le rispettive istanze a manifestazione del proprio interesse diretto a proseguire lo svolgimento dell’attività sull’arenile ricevuto in concessione.

Il diniego dell’amministrazione comunale, per di più basato su una motivazione incongrua e scarna, ha dunque costretto i due concessionari a ricorrere in giudizio, nella convinzione che la corretta interpretazione e applicazione della norma portasse a riconoscere direttamente l’estensione al 2033, stante la titolarità della stessa concessione demaniale (al tempo della proposizione dell’istanza ancora non scaduta) e l’espressa dichiarazione di interesse a voler permanere sull’area demaniale concessa. Il Tar Molise ha compreso tali ragioni e, soprattutto in un’ottica di bilanciamento di interessi tra le esigenze dei ricorrenti e la necessità di un esercizio del potere amministrativo nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, oltreché facendo prevalere la necessità di assicurare la continuazione aziendale anche al fine di tutelare gli interessi della stessa amministrazione, ha inteso sospendere ogni effetto dei provvedimenti emessi dal Comune, affinché la stessa amministrazione riesamini le istanze presentate”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale 

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti 



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qu e salva il contatto!