HomeMEDIA E TECNOLOGIALavoro: i dati degli iscritti ai sindacati devono rimanere protetti

Lavoro: i dati degli iscritti ai sindacati devono rimanere protetti

Il difficile equilibrio della privacy in ambito lavorativo: l’opinione dell’esperta di informatica giuridica Pamela La Farciola e dell’esperto di relazioni industriali Giuseppe Castelli


di Pamela La Farciola e Giuseppe Castelli

MEDIA&TECNOLOGIA. Il rapporto di lavoro, nelle sue più vaste sfaccettature, si incontra e si scontra molto spesso con profili privacy e di protezione dei dati personali. Da anni la stessa Autorità garante privacy affronta le molteplici criticità che emergono e tenta di offrire principi e linee guida che possano proteggere e tutelare sia i lavoratori che i datori di lavoro.   

In un recente intervento del Garante privacy si è sancito come il datore di lavoro non possa comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale abbia aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato, infatti, di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro dovrebbe limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

Suddetti principi, cosi come delineati dal Garante privacy, è quanto emerso a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale. [cfr. doc. web n. 9065999].

Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili e come tali necessitano di una tutela e protezione maggiore e più incisiva. Al tempo stesso è bene precisare che il datore di lavoro può lecitamente trattare tali dati in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente. Si ricordano a tal proposito le previsioni di contratti collettivi di categoria nei quali è convenuto che le Aziende trasmettano appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute, per quanto riguarda le revoche l’informazione va data dall’Azienda agli organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo delle trattenute stesse (per quanto ovvio e pacifico è bene ricordare e precisare che l’informazione deve riguardare esclusivamente la revoca dell’affiliazione sindacale e non l’eventuale nuova sigla sindacale alla quale abbia aderito un sui ex iscritto); attività queste da svolgersi nel perimetro costituito in primis dalla legge, dalla contrattazione collettiva (CCNL, Protocolli relazioni industriali) e garantito da opportune informative al personale Deve il datore di lavoro, tuttavia, prestare attenzione e tutela per gli usi ulteriori che si fanno.

Nel caso oggetto dell’attenzione del Garante, l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una evidente illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

A conclusione dell’istruttoria in questione, il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio. L’Autorità, tuttavia, si è riservata di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.

In conclusione, il bilanciamento privacy e diritto del lavoro/diritto sindacale resta sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità garante. Tutelare dati sensibili resta una delle priorità del datore di lavoro. Essere tutelati, una delle prerogative dei lavoratori.

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