HomeNotizieCRONACABando migranti, la prefettura di Isernia: procedure corrette

Bando migranti, la prefettura di Isernia: procedure corrette

L’Ufficio di Governo fornisce delle precisazioni sul ricorso presentato da una delle aziende che ha aderito alla gara per l’affidamento del servizio di accoglienza  nella provincia di Isernia


ISERNIA. In merito al ricorso di una delle ditte che ha partecipato al bando indetto dalla prefettura di Isernia lo scorso 28 giugno, finalizzato all’affidamento, in convenzione, del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale nel territorio della provincia di Isernia, con il quale si contesta l’ammissione alla gara di alcune società che non avrebbero dei requisiti necessari, l’Ufficio di Governo fornisce le seguenti precisazioni a mezzo di una nota stampa.

“In primo luogo, occorre chiarire che oggetto di impugnativa dinanzi al Tar di Campobasso non è il bando di gara emanato dalla Prefettura lo scorso giugno e finalizzato all’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale nel territorio della provincia di Isernia. Ciò in quanto il ricorso presentato – al quale si fa riferimento – non ha per oggetto il bando, ma il decreto prefettizio di ammissione dei concorrenti (19 su 20 partecipanti) alla fase successiva della procedura e i verbali delle sedute della Commissione di gara relative all’esame delle integrazioni documentali presentate dai ricorrenti a seguito del cosiddetto ‘soccorso istruttorio’. Quanto alla circostanza secondo cui ‘alcune aziende o cooperative risultate idonee non avrebbero in realtà i requisiti necessari: in pratica, non svolgerebbero l’attività oggetto del bando, come da iscrizione del registro delle imprese’, si fa presente che, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 2486 del 15 maggio 2015), qualora il certificato camerale menzioni, nell’oggetto sociale del concorrente, le attività nelle quali si sostanzia l’appalto come attività esercitate solo in via secondaria ed eventuale, occorre verificare se tali prestazioni siano state in passato effettivamente eseguite, procedendo all’esclusione solo nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo”.

“Nel caso delle società – si legge ancora nella nota della prefettura – che, a detta del ricorrente, difetterebbero dei requisiti necessari, la Commissione di gara ha ritenuto che la previsione del bando in cui si richiede l’iscrizione alla Camera di commercio per l’attività oggetto di gara abbia la finalità di selezionare ditte con un’esperienza specifica nel settore, accertando il concreto ed effettivo svolgimento dell’attività e ciò a prescindere dal contenuto dell’oggetto sociale, che non necessariamente coincide con l’attività effettivamente esercitata, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, peraltro confermato anche in una recentissima sentenza, la n. 5182 del 10 novembre 2017″.

“Inoltre, la Commissione di gara, nella sua valutazione, pienamente condivisa da questa prefettura-Stazione Appaltante, ha considerato anche il riferimento, nel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, a unità locali ubicate in luogo diverso dalla sede principale o dalla sede legale dell’impresa in cui le ditte ammesse esercitano l’attività di accoglienza ed assistenza agli immigrati nonché il fatturato nei servizi di accoglienza, al fine di verificare se tali ditte avessero effettivamente fornito, in passato, servizi analoghi a quelli richiesti in sede di gara – concludono dall’Ufficio di Governo – dimostrando in tal modo di possedere i requisiti professionali e la capacità tecnico organizzativa richiesti”.

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