HomeOcchi PuntatiMezzi di soccorso, accompagnatori a bordo: cosa dicono le norme

Mezzi di soccorso, accompagnatori a bordo: cosa dicono le norme

Riguardo ai più che legittimi quesiti che si deve porre il conducente soccorritore, prima di ogni altra cosa è doveroso sottolineare il fatto che, agli effetti della legge penale, egli assume le funzioni di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 358 codice penale) sicché, nel bene e nel male, dovrà sempre tener conto delle proprie funzioni e degli oneri che derivano da esse, sia riguardo all’adempimento di un dovere (articolo 51 codice penale) che innanzi ad un eventuale stato di necessità (articolo 54 codice penale).
Tra le cause di giustificazione contemplate dal codice richiamato rientra a pieno titolo quella relativa all’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ex articolo 51, che al comma primo, testualmente recita: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità” da cui, come ovvio, deriva la condizione relativa al fatto che situazioni oggettive riconducibili al trasporto su autoambulanze di particolari categorie di “accompagnatori” (si pensi, a titolo di puro esempio, ai bambini in tenera età, ai minori degli anni 18, alle persone con deficit cognitivi, ecc.) che a seguito ed in conseguenza dell’intervento sanitario non possono essere affidati a terzi, nella valutazione del caso concreto, verrebbero scriminate.
Lo stato di necessità contemplato dall’articolo 54 del codice penale, è certamente una causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità, secondo cui: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo. ”Dall’espressa previsione della scriminante appena indicata, ne deriva che si può agire in stato di necessità solo per evitare un danno grave alla persona, non rientrano, infatti, in quanto contemplato dall’articolo 54 codice penale i danni patrimoniali e nemmeno i danni fisici di lieve entità, anche se in caso di danni alla persona bisognerà valutare la situazione caso per caso.
Rispetto a quanto si è detto si consideri che qualsiasi regolamento, ordine di servizio, o norma interna da chiunque disposta, atta a disciplinare la fattispecie del trasporto di accompagnatori, sebbene in molti casi si appelli ai contenuti dell’articolo 54 del codice penale (stato di necessità) indicando come comportarsi in taluni frangenti, non può porsi in contrapposizione con la specifica legislazione in materia (codice della strada e decreto ministeriale 17 dicembre 1987), né può in alcun modo derogare ad essa, né tantomeno ha possibilità di assurgere a rango di scriminante, né è pensabile per chicchessia impartire disposizioni contra legem.

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