HomeOcchi PuntatiMezzi di soccorso, accompagnatori a bordo: cosa dicono le norme

Mezzi di soccorso, accompagnatori a bordo: cosa dicono le norme

GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente di mezzi di soccorso, anche se è autorizzato a non rispettare le norme sulla circolazione stradale quando circola utilizzando il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, dato che è comunque obbligato ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza, deve adottare tutte le precauzioni necessarie, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, al fine di evitare ingiustificati pericoli per i terzi, in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica.
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2014, n. 976

La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un incrocio, i conducenti dei veicoli che circolano con il dispositivo acustico d’allarme attivo, non sono per ciò solo esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi all’incrocio medesimo. Tuttavia, se essi violano tale generale obbligo di prudenza, gli altri conducenti rimangono comunque obbligati ad arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza.
Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21907

La Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente di autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco o di ambulanze, il quale circoli per effettuare un servizio urgente di intervento o di pronto soccorso, azionando i dispositivi acustici di allarme, non deve adottare un comportamento tale da far prevalere il proprio diritto di urgenza o di precedenza sulla sicurezza e sulla vita degli altri utenti della strada. Egli, infatti, è tenuto a bilanciare il proprio diritto con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l’integrità fisica. Ciò, però, non significa che il conducente che non rispetta l’obbligo di prudenza deve essere sempre ritenuto responsabile in caso di incidente causato dal suo comportamento: la sua responsabilità ricorre per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell’incidente.
Cass. Civ., sez. III 16 novembre 2005, n. 23218

 

 

 

 

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