Disposta la limitazione delle emissioni sonore connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei locali della città


ISERNIA. Divertimento sì, ma nel rispetto di tutti. Per questo il sindaco di Isernia Piero Castrataro ha firmato un’apposita ordinanza, con la quale è stata disposta “la limitazione delle emissioni sonore, per la tutela della quiete pubblica, connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei locali della città”.

Un provvedimento che si è reso necessario “a seguito delle numerose e continue lamentele pervengono dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione”.

Obiettivo dell’ordinanza è dunque quello “di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago”.

L’ORDINANZA . Il provvedimento stabilisce che “le attività rumorose, in occasione di attività di intrattenimento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all’esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, devono rispettare le seguenti prescrizioni”:

ORARIO DI SVOLGIMENTO. Dal 01 gennaio al 31dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24,00

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO. Non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone
– Devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l’uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti.

– Gli orari determinati dalla presente ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica. È comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.