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Provincia di Isernia, il Consiglio di Stato conferma: Di Pasquale resta in assise

La sentenza, pubblicata ieri, conferma il pronunciamento del Ter nella diatriba che vedeva contrapposti il consigliere in carica e il decaduto Nicolino Colicchio


ISERNIA. Il già consigliere comunale Roberto Di Pasquale mantiene il suo posto anche in assise provinciale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza resa nota ieri, ha confermato il pronunciamento dei giudici del Tribunale Amministrativo molisano, attribuendo il seggio in via Berta all’esponente della lista ‘Insieme per la Provincia di Isernia’, anziché al contendente Nicolino Colicchio, prima eletto e poi decaduto, entrambi schierati al fianco del presidente in carica Lorenzo Coia.

Di Pasquale – si ricorda – al termine della tornata elettorale risultò essere primo dei non eletti, ma sin da subito lamentò la mancata attribuzione in suo favore di una preferenza nella circoscrizione Isernia-Venafro, nella cosiddetta ‘quarta fascia’.

La ‘scheda incriminata’ era stata annullata in quanto recava la scritta al di fuori dello spazio assegnato all’elettore per esprimere il proprio voto. Secondo Colicchio, che ha presentato il appello avverso la sua decadenza, il nome era altresì espresso in stampatello molto grande, quale segno di riconoscimento.

Niente di tutto questo, sia per i giudici del Tar che per il Consiglio di Stato, per i quali “non sussiste rischio di incertezza”.

Nella sentenza, che conferma il primo grado, per comminare la nullità del voto ritenuto riconoscibile, devono apparire, “secondo consolidata giurisprudenza, segni oggettivamente ed ontologicamente estranei al contenuto della scheda ed alla manifestazione di volontà dell’elettore. Pertanto, applicando tale orientamento al caso di specie, – si legge nel dispositivo – va condivido l’iter logico seguito dal giudice di primo grado secondo il quale la circostanza che il nome del candidato non sia stato scritto sulla apposita riga posta sotto il simbolo della lista numero 2 (regolarmente contrassegnata) non costituisce un quid pluris non necessario rispetto alla espressione del voto al candidato prescelto e che, quindi, configuri un segno di riconoscimento, che rende invalido il voto stesso.
Infatti, nel caso in controversia, il Collegio deve tener conto del fatto che il nominativo del candidato, comunque, è stato scritto in corrispondenza del riquadro, in cui è rappresentato il simbolo della lista scelta”.

 

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