HomeMEDIA E TECNOLOGIAPiù tutele per l’accesso ai dati per finalità di ricerca scientifica

Più tutele per l’accesso ai dati per finalità di ricerca scientifica

Le nuove linee guida per l’accesso ai dati elementari del Sistan, spiegate dal nostro esperto


MEDIA&TECNOLOGIA. Tema delicato a lungo dibattuto riguarda l’accesso ai dati personali e talvolta anche sensibili per finalità di ricerca scientifica, medica e/o statistica. L’autorità garante privacy ha recentemente dato il via libera allo schema di Linee guida del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) per l’accesso ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan) per fini scientifici, prevedendo però misure che innalzano le tutele sui dati personali trattati.

Nel Parere sullo schema di “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan” – 21 giugno 2018 – l’Autorità ha argomentato in linea con il principio in base al quale le linee guida in questione assumono un ruolo primario in relazione alla tutela dei dati elementari, quelli che si riferiscono ad una unità statistica (es. una persona fisica, una persona giuridica, una istituzione, un evento) che, raccolti per finalità statistiche, vengono messi a disposizione della ricerca scientifica con appropriate cautele volte a scongiurarne un uso incompatibile con la ricerca stessa e a garantirne la sicurezza.

Il garante privacy ha reso parere favorevole sulle Linee Guida a condizione che le postazioni esterne da cui si effettua l’accesso ai dati elementari da remoto siano collocate in locali dedicati e appositi e che i dati siano consultabili solo da ricercatori autorizzati con la registrazione degli accessi fisici.

Il parere è stato reso su uno schema di Linee guida che recepisce le indicazioni fornite dal Garante per assicurare che i trattamenti di dati personali siano conformi al nuovo Regolamento europeo (GDPR 679/2016, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018), con particolare riferimento all’individuazione di misure adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati, quali la tracciabilità delle operazioni e la separazione tra il desktop virtuale e la postazione fisica del ricercatore, in modo tale da evitare scambi di file tra i due ambienti e disabilitare la funzione di stampa dello schermo.

In base al richiamato decreto, inoltre, i ricercatori autorizzati all’accesso dovranno appartenere ad un ente riconosciuto dal Comstat all’esito di una specifica procedura come ente di ricerca (università, istituzioni pubbliche o private etc.) o rientrante nell’elenco degli enti di ricerca dell’Eurostat (l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea). Per l’accesso ai dati, inoltre, tali enti dovranno presentare un’apposita proposta di ricerca per cui risulti necessario ricorrere a dati elementari e i ricercatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione individuale di riservatezza. Anche l’organizzazione richiedente dovrà garantire, infine, specifiche misure per la sicurezza dei dati.

In conclusione, non può che emergere ancora una volta un necessario equilibrio e bilanciamento tra finalità di ricerca scientifica e accesso ai dati tentando saggiamente una via mediana che sviluppi la ricerca ma protegga anche i dati dei soggetti interessati.

Pamela La Farciola

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