C’è tempo fino al 31 luglio: tutte le novità


ROMA. Il 31 luglio è la scadenza ultima per fruire del cosiddetto bonus baby sitter, esteso anche alla fruizione dei centri estivi. Con la conversione in legge del Decreto Rilancio il bonus passa a 1200 euro, 2.000 per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegato per far fronte all’emergenza Covid-19, nonché per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato che operano come medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari. È stata anche ampliata la platea dei beneficiari, rimuovendo le incompatibilità ad esempio con il congedo parentale. Tutte le specifiche sono spiegate nella circolare 73 dell’Inps datata 17 giugno.

Da venerdì 5 giugno si può già fare domanda per il bonus maggiorato. Inoltre questo può essere utilizzato, fino al 31 luglio, anche per pagare la frequenza a un centro estivo o a un asilo nido, oltre che per la baby sitter. Il contributo spetta fino a 1200 o 2000 euro per famiglia, a fronte di uno o più figli di età non superiore ai 12 anni alla data del 5 marzo scorso, mentre il limite di età non sussiste se il bambino è affetto da disabilità grave. In particolare l’importo di 1.200 euro riguarda: dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps; autonomi iscritti alle relative gestioni Inps – commercianti, artigiani, coltivatori diretti -; autonomi iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Quando all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore: ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all’Inps 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che nell’esempio lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro.

L’Inps ha però fatto alcune precisazioni. Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus, oltre ad aumentare l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio. Per quanto concerne le modalità di fruizione, resta ferma la possibilità di usufruire del beneficio mediante il Libretto Famiglia. Ma ora è possibile, in alternativa, la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (compresi quindi asili nido o altre strutture che erogano servizi analoghi). Ciòe, nel caso di iscrizione ai centri estivi, basterà l’attestazione dell’iscrizione per ricevere un bonifico diretto sul conto corrente o bonifico domiciliato presso Poste Italiane (a tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario). Quale attestazione? Il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura. Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita Iva del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali. Sono compresi: Centri e attività diurne (L); Centri con funzione educativo-ricreativa (LA); Ludoteche (L1); Centri di aggregazione sociale (LA2); Centri per le famiglie (LA3); Centri diurni di protezione sociale (LA4); Centri diurni estivi (LA5); Asili e servizi per la prima infanzia (LB); Asilo Nido (LB1); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Sono cambiati anche i paletti che riguardano la compatibilità con il congedo parentale. Ora Inps consente, a chi ha già fruito di 15 giorni di congedo, di chiedere il bonus per 600 o 1.000 euro. Quindi è possibile prendere metà congedo (15 giorni su 30) e metà bonus (600 euro invece di 1.200). Diverso il discorso per chi ha già richiesto più di 15 giorni di congedo: in questo caso non può fare marcia indietro e è consentito soltanto utilizzare il periodo di congedo rimanente. Chi invece non ha utilizzato nessuna delle due misure può ottenere fino a 1.200/2.000 euro. Al riguardo, specifica la circolare, «stante le nuove regole del decreto-legge n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni». Inoltre, non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

L’Inps ricorda anche che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus. Il che vuol dire che visto che la «sospensione» è a zero ore, il bonus è compatibile con la cassa integrazione per «riduzione» di orario giornaliero o a giornata: può essere fruito se l’altro genitore ad esempio lavora la metà delle ore, per esempio, oppure nei giorni in cui svolge l’attività. Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, cosiddetto smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che resta impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti. Pertanto, se le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido sono state già prenotate nell’apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente. Resta fermo il diritto al rimborso delle residue mensilità di bonus nido eventualmente già prenotate con le modalità di cui alla circolare n. 27/2020.

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