Si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell’istruzione. Le novità


ROMA. Via libera all’aumento degli stipendi nel comparto scuola. Si è infatti conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell’istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti.

 Come riporta Tgcom 24, gli aumenti oscillano tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. “Si tratta – dice il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo – di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese”. Novità di rilievo è l’introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto.

L’accordo “prosegue l’impegno per i rinnovi contrattuali avviato lo scorso autunno”, ha affermato ancora Zangrillo, guardando “con fiducia a una nuova stagione di confronto”.

Prima della firma definitiva la Flc Cgil ha annunciato che sottoporrà l’ipotesi di Ccnl all’approvazione dei lavoratori. Intanto il sindacato rende note le principali novità e acquisizioni per la sezione scuola.

Retribuzioni. Un ulteriore aumento degli stipendi di docenti e Ata: agli aumenti salariali e agli arretrati ottenuti con la firma del CCNL a dicembre 2022, si aggiunge un ulteriore incremento delle indennità fisse, in particolare della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli Ata (mediamente 6 euro mensili) e dell’Indennità di direzione per i DSGA (60 euro). Questo incremento aggiuntivo porta complessivamente a 110 euro l’aumento medio mensile ottenuto con il rinnovo contrattuale 2019-2021.

Una tantum. A tutto il personale in servizio nell’a.s. 2022-2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 per il personale Ata.

Compensi orari e indennità. Innalzate del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ata per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF). Innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ata delle istituzioni educative. L’indennità di direzione per i DSGA parte variabile sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).

Mobilità. La contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni, caregiver familiari.

Personale precario docente e Ata. Tre giorni di permesso retribuito: il personale docente, educativo ed Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale Ata tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Congedi

Congedi dei genitori: il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
 Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/92 art.21. 

Congedi per donne vittime di violenza: è innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.