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Tedeschi e Scarabeo fuori dal Consiglio, il Tar non decide: la palla passa al giudice ordinario

Il Tribunale amministrativo del Molise dichiara il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di questioni di elettorato passivo. Si allungano i tempi sulla decisione finale. Udienza fissata al 28 luglio. Il commento degli interessati


CAMPOBASSO. E’ arrivata la sentenza del Tar Molise in merito al ricorso presentato dagli ormai ex consiglieri regionali Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi avverso l’improvvisa estromissione degli stessi dall’assise di palazzo D’Aimmo per decisione del governatore Toma.

Il giudici della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione con conseguente traslatio iudicii. Questo vuol dire che il procedimento dovrà essere incardinato davanti al giudice ordinario.

In sostanza il ricorso è stato presentato nella sede sbagliata. Questo quanto stabilito dal Tar in merito all’istanza presentata da Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano contro Regione Molise, Consiglio Regionale del Molise (rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato); nei confronti Andrea Greco, Aida Romagnuolo, Andrea Di Lucente, Angelo Primiani, Armandino D’Egidio, Donato Toma, Fabio De Chirico, Filomena Calenda, Luigi Mazzuto, Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Nicola Eugenio Romagnuolo, Paola Matteo, Patrizia Manzo, Angelo Michele Iorio, Quintino Pallante, Salvatore Micone, Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Vincenzo Niro, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Marinelli e Mike Matticoli.

“In caso di cariche elettive – si legge nella sentenza – , come nel caso di specie, l’attività espletabile dall’Amministrazione è vincolata al mero riscontro delle eventuali condizioni di ineleggibilità o incandidabilità o decadenza fissate dalla legge, senza che residui alcuno spazio di valutazione discrezionale suscettibile di affievolire o comprimere quel diritto; di conseguenza, in base al criterio cardine del petitum sostanziale, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la decadenza, l’ineleggibilità e l’incompatibilità, in quanto si tratta di questioni inerenti l’elettorato passivo che, come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto. Per queste ragioni, l’azione proposta nella odierna sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice ordinario, presso il quale i ricorrenti potranno riassumere il giudizio, ex art. 11 del c.p.a.”.

Un pronunciamento che ha suscitato l’immediato commento dei diretti interessati, contenuto in due distinte note pressoché identiche.

“Il Tar Molise, nonostante la durata del giudizio, in quanto sono trascorsi quasi due mesi, – affermano Tedeschi e Scarabeo – si dichiara ‘incompetente’ e rinvia al giudice ordinario, al quale i nostri legali si sono già appellati da circa un mese, con udienza già fissata al 28 luglio, per i profili di competenza. Valuteremo, invece, la proposizione di appello al Consiglio di Stato per i vizi che non stati affrontati dal Tar”.

 

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