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Lavoro: le nuove norme europee sui dispositivi di protezione individuale

Un’analisi della normativa di sicurezza di cui al decreto legislativo n.17/2019


LAVORO. Lo scorso 12 marzo è entrato in vigore il D.Lgs 19 febbraio 2019 n. 17, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2019 n. 53 che ha adeguato la normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi) alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI.

In particolare, con Il Dlgs n. 17/2019 vengono modificati sia il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sia il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 74 e 76), con importanti novità relative a: Mercato dei DPI, Procedura di valutazione della conformità, Marcatura CE, Vigilanza del Mercato DPI, Sanzioni, Oneri e pagamenti. L’obiettivo è quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, realizzando il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti.

In particolare, nel Decreto vengono coordinate le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, viene regolata l’inclusione di nuovi prodotti, vengono maggiormente responsabilizzati gli operatori economici, si semplificano e adeguano alcuni requisiti essenziali in materia di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Inoltre, agli organismi coinvolti nella valutazione, notifica e sorveglianza vengono richieste maggiori qualifiche e requisiti.

Si tratta di una disciplina di particolare rilievo ai fini antinfortunistici che ha come obiettivi quelli di garantire una maggiore uniformità a livello europeo per quanto riguarda i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità e di evitare l’ingresso nel mercato europeo di Dpi non rispondenti a tali requisiti o recanti la marcatura di conformità “CE” posta in modo ingannevole su guanti, scarpe, elmetti, eccetera.

In virtù di quanto esposto, dunque, il D.Lgs n. 17/2019 non interessa solo i fabbricanti e i distributori, ma anche i datori di lavoro che grazie a questa nuova disciplina dovrebbero godere di maggiori tutele in fase di acquisto e d’impiego. La normativa inoltre, modificando ildecreti legislativi 81/2008 e 475/1992, stabilisce che i Dpi possano essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Dpi. Le modifiche apportate al D.lgs n. 81/2008 hanno armonizzato gli artt. 74 e 76 del “Testo unico” della sicurezza sul lavoro con il predetto Regolamento Dpi.

Quali sono le sanzioni? I produttori che non ottemperano agli obblighi sulle procedure per la valutazione di conformità, saranno puniti con multe fino a 150mila euro. I produttori e gli importatori che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza potranno subire l’arresto fino a tre anni. Rispetto alla vecchia normativa, saranno soggetti a sanzioni, fino a 60mila euro, anche i distributori che non ne verificano i requisiti prima di immetterli sul mercato.

Giuseppe Castelli

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