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ISERNIA. 

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 28.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità
Titolo Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.
Oggetto Editoria – Settore della carta stampata – Interventi – Beneficiari – Procedure
Bollettino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 27 del 16 novembre 2009
Catalogazione 20.Ordinamento della comunicazione e sostegno all’editoria

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Molise con la presente legge contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.
2. La Regione, per l’attuazione dei principi di cui al comma 1, favorisce una diffusa e capillare conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale; promuove altresì forme di comunicazione attraverso la carta stampata che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri d’indirizzo dell’attività legislativa e della programmazione regionale.
3. La Regione, attraverso l’apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema dell’informazione che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l’efficienza delle imprese regionali e locali di informazione, contribuisca, attraverso lo sviluppo delle imprese regionali, al consolidamento, alla stabilizzazione ed all’incremento dei livelli occupazionali nel settore.

Art. 2
(Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata)
1. È istituito l’albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata e nel territorio regionale con attività continuativa da almeno tre anni, di seguito denominato “albo”.
2. 2. L’istanza di prima iscrizione all’albo deve essere presentata, perentoriamente dall’1 al 31 gennaio di ciascun anno, dai rappresentanti legali delle imprese al Presidente della Giunta regionale e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, la domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Non si tiene conto delle istanze presentate fuori dai termini indicati ai commi 2 e 3.
5. L’albo è tenuto e reso pubblico dal Presidente della Giunta regionale ed è aggiornato ogni biennio. Le imprese già iscritte nell’albo devono chiedere, alla scadenza del biennio, la conferma dell’iscrizione. La domanda va corredata, in caso di variazioni, con la documentazione prevista al comma 2. In caso di prosecuzione della attività a condizioni invariate è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il responsabile certifica la continuazione della attività e l’assenza di variazioni nella documentazione già presentata.
6. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l’iscrizione delle imprese nell’albo ovvero il diniego motivato dell’iscrizione stessa.
7. La cancellazione delle imprese dall’albo è parimenti disposta dal Presidente della Giunta regionale con decreto motivato, per accertata perdita di requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione ovvero per richiesta espressa dell’impresa interessata.
8. I decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dal presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Art. 3
(Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata)
1. Per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro degli operatori delle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (R.O.C.);
b) sede legale e sede principale da almeno tre anni nel territorio della regione Molise da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa, e successivamente rispetto alla data della domanda d’iscrizione all’albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell’aggiornamento biennale dello stesso di cui al comma 5 dell’articolo 2;
c) essere editore di pubblicazioni diffuse, per i quotidiani in almeno il 95 per cento delle edicole della regione Molise, e per i periodici in almeno il 30 per cento delle stesse edicole;
d) aver svolto attività editoriale continuativa, con i requisiti di cui alle precedenti lettere, da almeno tre anni, da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa e, successivamente, rispetto alla data della domanda d’iscrizione all’albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell’aggiornamento biennale dello stesso previsto dal comma 5 dell’articolo 2. Tale periodo è ridotto ad anni due per gli editori di periodici diversi dai quotidiani ed al solo limitato fine di accedere ai contributi previsti per tali tipologie di pubblicazioni.

Art. 4
(Interventi)
1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione programma interventi volti a:

a) sostenere le iniziative di qualificazione del settore;
b) valorizzare l’immagine della regione;
c) sostenere la produzione di informazione locale;
d) sostenere la stampa quotidiana e periodica regionale;
e) promuovere con adeguate iniziative la formazione professionale degli operatori del settore.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori delle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e nell’albo di cui all’articolo 2 in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
a) editore di aziende editoriali della carta stampata, aventi sede legale e redazione principale in Molise, che produca pubblicazioni quotidiane e periodiche che informino sui fatti e sulla realtà sociale, economica e culturale della regione;

b) le pubblicazioni di cui alla lettera a) devono essere diffuse, per i quotidiani, in almeno il 95 per cento delle edicole della regione Molise e per tutte le altre in almeno il 30 per cento delle stesse edicole, da un periodo continuativo non inferiore a tre anni da calcolarsi rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione della stessa e, successivamente, rispetto alla data della domanda d’iscrizione all’albo da presentarsi esclusivamente in occasione dell’aggiornamento biennale dello stesso previsto dal comma 5 dell’articolo 2. Ai fini del calcolo del periodo di anni tre non si conteggiano i periodi di eventuale diffusione gratuita a qualsiasi titolo anche se effettuata limitatamente a piccole zone del territorio regionale; l’eventuale diffusione gratuita fa comunque venir meno il requisito della continuità;
c) le pubblicazioni devono essere per almeno l’80 per cento della foliazione dedicate ad informare sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della regione Molise ed avere una foliazione non inferiore a sedici pagine nei formati normalmente utilizzati per la pubblicazione della tipologia di specie.

2. Sono escluse dai benefici della presente legge le pubblicazioni periodiche nelle quali più del 50 per cento dello spazio a disposizione, anche per un solo numero edito, sia occupato da inserzioni pubblicitarie. Per i quotidiani tale percentuale non può superare il 40 per cento. Ai fini del calcolo dei limiti dell’affollamento pubblicitario non si tiene conto delle inserzioni elettorali effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Sono comunque esclusi i quotidiani ed i periodici di qualsiasi tipo diffusi a titolo gratuito.
3. Il numero massimo dei beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge è fissato in tre per gli editori di quotidiani ed in cinque per gli editori di periodici diversi dai quotidiani.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, gli editori di quotidiani nazionali o pluriregionali che, continuativamente, da almeno venti anni si occupino della cronaca della regione Molise attraverso un fascicolo o una sezione del quotidiano da essi edito, accedono ai contributi previsti dalla presente legge per i quotidiani limitatamente alla somma ad essi riservata dal comma 5 dell’articolo 6.
Art. 6
(Contributi alla carta stampata)
1. La Regione concede agli editori locali di quotidiani e periodici, aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 5 ed iscritti all’albo di cui all’articolo 2, contributi volti a favorirne lo sviluppo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per ogni singola pubblicazione edita continuativamente da almeno tre anni, con i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 5, fino ad un massimo del 70 per cento delle spese di stampa, delle spese di trasporto dal centro stampa ai centri di distribuzione, delle altre spese per la realizzazione delle pubblicazioni sostenute annualmente e documentate da evidenze contabili e/o da fatture fiscali.
3. I contributi di cui ai commi precedenti vengono concessi a condizione che:

a) i quotidiani ed i periodici indicati nei commi precedenti abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia e da idonea certificazione, di almeno mille copie per numero, vendute in almeno il 95 per cento delle edicole della regione continuativamente per i periodi, con le modalità, con le caratteristiche e nei termini previsti dall’articolo 5 e sempre con la stessa periodicità;
b) abbiano una periodicità di almeno sei giorni su sette per i quotidiani o, per i soli periodici diversi dai quotidiani, una frequenza pari al 90 per cento della periodicità.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi e liquidati, sulla base della documentazione presentata dagli editori, nei termini stabiliti al comma 2 e, comunque, in misura rapportata, per ogni anno, all’ammontare delle spese ammesse a sostegno ed in ragione della consistenza del fondo a disposizione per l’esercizio finanziario di riferimento.
5. L’80 per cento dei fondi stanziati in bilancio, ai fini della presente legge, a sostegno degli editori della carta stampata è destinato agli editori dei quotidiani e di tale somma il 10 per cento è riservato agli editori indicati al comma 4 dell’articolo 5. Il rimanente 20 per cento dei fondi è destinato ai periodici diversi dai quotidiani.*
* Comma così risultante a seguito di avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 16 dicembre 2009.
6. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi previsti da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie.
7. Sono comunque esclusi dai contributi previsti dalla presente legge coloro che, negli ultimi tre anni antecedenti la sua approvazione, hanno percepito o sono stati comunque destinatari di contributi previsti da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7 non si tiene comunque conto delle provvidenze consistenti in riduzioni di tariffe postali, elettriche e telefoniche previste da leggi statali, da leggi regionali da qualsiasi Regione approvate o da norme comunitarie a favore degli editori.
9. Fermo restando le previsioni di cui ai commi precedenti ed agli articoli della presente legge, in caso di più istanze di contributo collocate nella graduatoria di cui all’articolo 9, le somme previste dallo stanziamento di bilancio, previo il riparto disciplinato dal precedente comma 5 per tipologia di pubblicazione, sono così attribuite ai richiedenti:
a) EDITORI DI QUOTIDIANI

Della somma scaturente dal riparto disciplinato dal comma 5 per questa tipologia di pubblicazione:
1) il sessanta per cento viene attribuito all’editore la cui istanza è prima nella graduatoria redatta secondo i criteri di cui all’articolo 9 applicati come dallo stesso articolo previsti;
2) il trenta per cento all’editore la cui istanza è seconda nella graduatoria;
3) il dieci per cento all’editore la cui istanza è terza nella graduatoria.
Fermo restando le previsioni di cui al comma 4, le somme non attribuite verranno ripartite tra gli altri beneficiari per categoria di pubblicazione ed in proporzione alle percentuali di cui sopra riferite a ciascuno di essi.
b) EDITORI DI PERIODICI DIVERSI DAI QUOTIDIANI
Della somma scaturente dal riparto disciplinato dal comma 5 per questa tipologia di pubblicazione:
1) il quaranta per cento viene attribuito all’editore la cui istanza è prima nella graduatoria redatta secondo i criteri di cui all’articolo 9 applicati come dallo stesso articolo previsti;
2) il ventiquattro per cento all’editore la cui istanza è seconda nella graduatoria;
3) il sedici per cento all’editore la cui istanza è terza nella graduatoria;
4) il dodici per cento all’editore la cui istanza è quarta nella graduatoria;
5) l’otto per cento all’editore la cui istanza è quinta nella graduatoria.
Fermo restando le previsioni di cui al comma 4, le somme non attribuite verranno ripartite tra gli altri beneficiari per categoria di pubblicazione ed in proporzione alle percentuali di cui sopra riferite a ciascuno di essi.

10. In fase di prima attuazione della presente legge i benefici previsti dai commi precedenti decorrono dal primo gennaio dello stesso anno di approvazione della stessa e liquidati entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 7
1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare dei contributi e di predisporre le graduatorie per la ripartizione dei contributi alla carta stampata, con i connessi poteri di controllo, è svolto, ai sensi della legge regionale n. 18/2002, articolo 13, lettere c) ed e), dal Comitato regionale per le comunicazioni del Molise (CO.RE.COM.), tenuto conto degli elementi di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 8
(Formazione professionale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione promuove, nell’ambito dei piani formativi regionali, l’istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per operatori del settore.
2. Per la realizzazione dei corsi possono essere utilizzati, sulla base delle risorse previste nei piani predisposti dall’assessorato competente, gli stanziamenti comunitari per progetti finalizzati.
3. Per l’individuazione dei corsi di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale del parere delle associazioni e delle organizzazioni di categoria.
Art. 9
(Modalità di applicazione)
1. Le domande per usufruire di benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale delibera i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste, tenendo conto di tutte le domande pervenute e nei limiti di capienza degli stanziamenti previsti, e fermo restando i limiti previsti dai precedenti articoli. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi richiesti e concedibili superi lo stanziamento di bilancio, le richieste degli editori verranno collocate in due distinte apposite graduatorie, una per i quotidiani e una per le pubblicazioni diverse dai quotidiani, redatte secondo i seguenti criteri di priorità:

a) testata destinataria dei benefici della presente legge edita da più tempo da editore avente da più tempo sede legale e sede principale nel territorio della regione Molise;
b) iscrizione da più tempo nel Registro degli Operatori delle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (R.O.C.);
c) essere editore da più tempo, per aziende editrici di quotidiani e periodici, di pubblicazioni diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento delle edicole della regione Molise;
d) l’aver svolto attività editoriale da più tempo con contemporaneo possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell’articolo 3;
e) editore da più tempo di aziende editoriali della carta stampata con redazione principale in Molise, che produca pubblicazioni quotidiane, bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili, trimestrali e semestrali che informino sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della regione;
f) pubblicazioni da più tempo diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento delle edicole della regione Molise con almeno il 70 per cento della foliazione dedicate ad informare sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della regione Molise e con una foliazione non inferiore a sedici pagine nei formati normalmente utilizzati per la pubblicazione della tipologia di che trattasi.

I criteri saranno applicati in successione ad iniziare dal criterio di cui alla lettera a) e solo in caso di parità applicando i successivi criteri sempre in successione e sempre in caso di ulteriori parità. Per le pubblicazioni diverse dai quotidiani, la priorità viene comunque data ai settimanali rispetto alle altre tipologie di pubblicazioni. I contributi saranno conseguentemente attribuiti secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 10, fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti.
2. In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del Presidente della Giunta regionale che approva l’Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata e nel territorio regionale.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2009, in 300.000,00 euro. Ai medesimi si fa fronte mediante incremento, per 300.000,00 euro, dello stanziamento iscritto alla UPB 026 (Giunta regionale – Rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne) e riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto alla UPB 800 (Fondi speciali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.
3. La Giunta regionale, per gli oneri di cui al comma 1, provvede ad istituire, nell’ambito della UPB 026, il capitolo di spesa denominato “Interventi della Regione per il pluralismo dell’informazione e per il sostegno all’editoria della stampa quotidiana e periodica”.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

© molisedati spa – tel. 0874 6191

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