HomeNotizieLavoro e bandiQuota 100 e Tfs anticipato: cosa prevede la legge

Quota 100 e Tfs anticipato: cosa prevede la legge

L’analisi dell’esperto su queste nuove misure recentemente introdotte


di Giuseppe Castelli

LAVORO. L’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede disposizioni speciali in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto – legge.

Prima di addentrarci nell’argomento per comprendere, ad oggi, lo stato dell’arte delle cose possiamo, semplificando, dire che la riforma pensioni con Quota 100 ha introdotto anche la possibilità dell’anticipo della liquidazione per i lavoratori statali fino a 45mila euro.

In un quadro generale in cui per i dipendenti statali l’erogazione del TFS avviene con molti mesi di ritardo rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro (non prima di 105 giorni dalla cessazione in caso di inabilità o decesso del dipendente, non prima di 12 mesi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento di ufficio o di vecchiaia, non prima di 24 mesi in tutti gli altri casi) per chi invece accede al pensionamento con i requisiti della quota 100, o della pensione di vecchiaia o anticipata secondo altre norme, può richiedere subito una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, sino a un massimo di 45mila euro c.d. anticipo TFS (in teoria dalla domanda all’accredito dell’anticipo dovrebbero passare al massimo 75 giorni).

Tale erogazione, che si configura come un prestito garantito dallo Stato, sarà subordinata al rilascio da parte dell’INPS di apposite certificazioni, andrà richiesta alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo, beneficerà dell’applicazione di un tasso d’interesse “agevolato” e di una riduzione della tassazione finale.

Purtroppo, ad oggi, il provvedimento, contenuto nel D.L. 4/2019 (art. 23, comma 2 stabilisce che ”sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio i soggetti… che accedono o hanno avuto accesso… al trattamento di pensione… possono presentare richiesta di finanziamento… alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’Inps”), non è ancora entrato in vigore anche se il regolamento e il suo funzionamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, poiché manca ancora l’accordo con le banche convenzionate e l’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa.

Nel frattempo il dipartimento della Funzione pubblica con nota protocollo n. 59242 del 20 settembre ha annunciato la nascita, all’interno della piattaforma web lavoro-pubblico.gov.it, dell’applicativo informatico che consente di censire gli ‘enti erogatori’ ai fini dell’anticipazione del TFR/TFS, l’INPS e gli altri enti pubblici responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio assumeranno la qualifica di Ente erogatore ed avranno, ai fini dell’anticipazione del trattamento di fine servizio, apposite responsabilità e compiti, secondo le modalità previste nel DPCM di attuazione dell’art.23 del DL 4/2019 in corso di adozione.

La rilevazione, avviata il 20 settembre con scadenza il 3 ottobre, è stata prorogata al 31 ottobre 2019. Pertanto, l’elenco dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno per permettere a tutti i pensionati Quota 100 del 2019 di presentare domanda di anticipo TFS, entro la somma massima di 45mila euro. Attendiamo e monitoriamo.

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