HomeNotiziePOLITICA & ATTUALITA'Legge di stabilità 2021, la Corte Costituzionale dà ragione a Toma

Legge di stabilità 2021, la Corte Costituzionale dà ragione a Toma

Con il Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Stato aveva impugnato l’articolo 7 della disposizione contestando la possibilità di vincolare la somma stanziata, derivante dalle sanzioni irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali nei confronti dei diversamente abili, a finanziare nella spesa il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Con sentenza la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità: la Regione Molise ha operato correttamente.


Mentre in Consiglio regionale è alle porte la maratona per l’approvazione di bilancio di previsione, Defr e Legge di Stabilità, dalla Corte Costituzionale arriva una sentenza che dà ragione ellì’Ente di Palazzo Vitale che si era visto contestare dal Presidente del Consiglio dei ministri un articolo della Legge di Stabilità regionale approvata l’anno scorso. Materia del contendere l’articolo 7 del provvedimento (Legge numero 2) licenziato dal Consiglio regionale il 4 maggio 2021. La disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri prevede al comma 1 che “A decorrere dal 2021 le entrate incassate dall’Ente (la Regione) a titolo di ‘Contributi esonerativi per l’occupazione dei diversamente abili’. derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 68/1999, previste al Titolo 3, Tipologia 200, categoria 300 del bilancio di previsione regionale, sono vincolate a finanziare nella spesa il “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili – legge regionale n. 26/2002”, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1”.

Per il ricorrente l’art. 7 era in contrasto con l’art. 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale è “possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio”. Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri la Regione Molise, “risultando assoggettata a piano di rientro dal disavanzo”, non avrebbe potuto imprimere uno specifico vincolo alle entrate considerate nell’impugnato art. 7, mancando il “requisito dell’assenza di disavanzi da ripianare”.

La Corte Costituzionale ha invece certificato la legittimità dell’operato della Regione Molise stabilendo che “non trova applicazione il principio contabile evocato dal ricorrente, che è invece inerente all’autonoma attribuzione di un vincolo di destinazione da parte della Regione. Infatti, ai sensi dell’intero comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, “[c]ostituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

“Nel caso della norma regionale impugnata – spiega la sentenza numero 110 della Corte – non viene in rilievo – come invece erroneamente ritenuto dal ricorso statale – la lettera d) della suddetta disposizione, bensì la precedente lettera a), poiché il vincolo di destinazione è direttamente impresso dall’art. 14, comma 3, della legge statale n. 68 del 1999. La fattispecie rientra quindi nei vincoli “previsti dalla legge statale nei confronti delle Regioni”, come chiarito dalla classificazione, diretta a specificare la portata del comma 5, lettera a), del citato art. 42″. Si tratta, in sostanza, di vincoli ai quali la Regione, nell’ambito del ciclo di bilancio, deve assicurare attuazione proprio in forza della previsione statale e per i quali non rileva – a differenza di quelli autonomamente decisi dalla Regione e rientranti nella lettera d) del richiamato comma 5 dell’art. 42 – che sia in corso il ripiano del disavanzo o che non siano stati coperti tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. Si chiude qui questa singola partita tra Stato e Regione Molise: aveva ragione l’Ente guidato dal Presidente Toma. La questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri è stata dichiarata non fondata.

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